Lo statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE
"TU SEI MIO FIGLIO - ONLUS"

TITOLO I  Costituzione, sede, durata

Art. 1

E' costituita una associazione di volontariato denominata "TU SEI MIO FIGLIO - ONLUS", costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

Art. 3

L'associazione ha sede legale in Galliate, Vicolo Tonale nr. 4. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 4

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

TITOLO II Scopo, oggetto

Art. 5

L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di garantire assistenza legale, formativa, di accoglienza, conforto e sostegno morale e counselling a tutti coloro, genitori e figli, che si trovino in condizioni di profondo disagio a causa di eventi di fatto o provvedimenti restrittivi che determinano situazioni di distacco dai genitori o dai figli e che incidono sull'esercizio della potestà.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 6

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi la tutela e valorizzazione dell'essere umano come espressione del naturale rapporto di filiazione comunque riconosciuta attraverso:
1. servizi di assistenza legale garantiti anche in condizioni di gratuito patrocinio nei termini di legge;
2. realizzazione di progetti finalizzati al recupero di rapporti fra genitori e figli compromessi da situazioni ambientali, condizionamenti socio-economici, condizioni di vita degradate e di emarginazione sociale;
3. monitoraggio e raccolta dati nelle varie regioni italiane ai fini di:
3.1 promozione e organizzazione di corsi, convegni seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche relative alla tutela dei genitori nei procedimenti giudiziari avanti i Tribunali ordinari e il Tribunale dei Minori sempre ai fini della migliore composizione armonica dei rapporti con i figli o nei percorsi di sostegno psicologico e assistenziale con i figli;
3.2 produzione di materiale informativo e di documentazione;
4. assistenza e tutela legale finalizzata all'analisi, al confronto ed all'interazione con gli Uffici a qualsiasi titolo coinvolti nei procedimenti riguardanti i minori, al fine di salvaguardare il rispetto delle persone ed il rapporto genitori - figli.
L'associazione potrà garantire prestazioni di volontariato senza scopo di lucro offrendo le prestazioni di servizio degli associati o di coloro i quali affiancano l'associazione stessa per il raggiungimento dello scopo sociale.
5. promozione di progetti, proposte normative e tavoli di confronto su tematiche a forte valenza e impatto sociale come il Tribunale della famiglia, la riforma del procedimento minorile, recupero e assistenza dei minori orfani o abbandonati.

6. L'associazione per realizzare i suoi scopi potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nonché reperire a fini di collaborazione e volontariato tutte le personalità disponibili nell'ambito psicologico, formativo, educativo, di operatori sociali, giuridico e religioso. L'associazione si avvarrà altresì di tutti i mezzi di informazione leciti consentiti pubblici e privati, sia a livello di stampa, televisione, internet.

Art. 7
Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 8
I soci si suddividono in due categorie:
- soci collaboratori;
- soci ordinari.
Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo.
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.
Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri ai sensi del presente statuto.
L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione stessa.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

Art. 9
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio in base al presente statuto.
Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.
L'ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall'assemblea.

Art. 10
La qualifica di socio si perde per:
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- esclusione
- decesso.
Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 11
Ogni socio può recedere dalla Associazione con un preavviso di almeno sei mesi.
Il socio che intende recedere deve comunicare la sua decisione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 12
Può essere escluso il socio per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione o che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.
L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, il socio ha diritto di appellarsi all'Assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata e delibera con le maggioranze dell'assemblea ordinaria entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dal socio escluso al Consiglio Direttivo.

Art. 13
Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 14
Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III Organi sociali
 
Art. 15
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato dei Saggi.

Art. 16
L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata.
Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 17
L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art.18
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando è presenta la maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole:
almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

Art.19
L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina o revoca degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca dei regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato escluso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

Art.20
Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

Art.21
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art.22
Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri e si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richeida un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza da un Consigliere presente alla riunione eletto dai partecipanti, che nomina un Segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art.23
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amminsitrazione.
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell'assemblea e del comitato dei Saggi;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- convocare le assemblee associative;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- nominare i soci onorari;
- fissare la quota sociale ed eventuali ulteriori contributi associativi;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art.24
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri stessi.
Il Vice Presidente, nominato con le stesse modalità del Presidente, riveste le funzioni di quest'ultimo in caso di sua mancanza.
Il Presidente può:
- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

Art. 26
Il Comitato dei Saggi è composto dal Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, dal Tesoriere e dalle personalità di carattere istituzionale pubblico e privato, giuridico, psicologico, sanitario, formativo e assistenziale che abbiano dato la propria libera e volontaria adesione all'associazione e la cui nomina effettuata dal Consiglio Direttivo sia stata ratificata dall'Assemblea. Al Comitato dei Saggi viene proposta da chiunque vi abbia interesse, la valutazione dei casi umani di grave disagio nei rapporti fra genitori e figli che richiedano assistenza legale, psicologica, formativa e educativa ed è compito del comitato fornire agli organi dell'associazione il parere sulle modalità o meno di procedere all'assistenza richiesta.

TITOLO IV Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 27
Le entrate della associazione sono costituite da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentateattività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

Art. 28
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
L'assemblea ordinaria deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
- Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano collegate direttamente od indirettamente con l'Associazione.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V Scioglimento e liquidazione

Art. 29
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

TITOLO VI Clausola compromissoria

Art. 30
- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.

FIRMATO: ELEONORA MONTANARI - NOTAIO CLAUDIO LIMONTINI