PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO DEI PROFESSIONISTI INCARICATI
PREMESSA
L’associazione “Tu sei mio Figlio-ONLUS” opera, nell’intento di perseguire le proprie finalità di utilità sociale, avvalendosi anche di professionisti che, nell’ambito delle loro rispettive professioni, forniscono consulenza specifica alle persone che rivolgendosi all’associazione ne necessitano.
I professionisti, su mandato dell’associazione, si interfacciano con gli utenti all’interno dei “punti di ascolto”, i quali, anche attraverso le prestazioni professionali che ricevono, beneficiano dell’attività dell’associazione.
Considerato che i professionisti rappresentano l’associazione nelle attività che svolgono su suo mandato, e della stessa associazione sono manifestazione operativa, è necessario che sottoscrivano il presente protocollo di comportamento e si attengano scrupolosamente alle direttive ivi previste nello svolgimento dei loro incarichi.
L’associazione perseguirà le più opportune azioni disciplinari e legali nei confronti dei professionisti che violassero il presente protocollo, anche attraverso puntuali segnalazioni di comportamenti anti-deontologici ai rispettivi ordini professionali di appartenenza.
ART. 1
Il/la professionista svolgerà gli incarichi su specifico mandato (anche verbale) dell’organo direttivo dell’associazione nei luoghi e tempi da esso indicati.
ART. 2
In nessun caso il/la professionista spenderà il nome dell’associazione per attività che non siano da essa preventivamente e specificatamente attribuite.
ART. 3
Il/la professionista svolgendo gli incarichi su mandato dell’associazione non si farà promotore/promotrice di iniziative che abbiano finalità personali. Limiterà le proprie prestazioni in favore dell’associazione esclusivamente a quanto a lui/lei richiesto.
ART. 4
In nessun caso il/la professionista, nello svolgimento dell’incarico affidatogli dall’associazione potrà farsi pagare somme a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dagli utenti dell’associazione.
ART. 5
Nei casi in cui singoli utenti necessitino assistenze professionali ulteriori rispetto a quelle “gratuitamente” fornite dall’associazione, il/la professionista, che ha seguito il caso, non potrà vantare alcun tipo di prelazione ad assumere mandato a pagamento dall’utente, né nei confronti dell’utente medesimo né nei confronti dell’associazione.
ART. 6
Nei casi previsti all’art. 5 il professionista dovrà prontamente informare l’organo direttivo dell’associazione affinché la Presidente, o qualcuno in sua vece, contatti l’utente al fine di metterlo nella condizione migliore per poter scegliere liberamente a chi affidarsi.
ART. 7
Il/la professionista s’impegna formalmente a predisporre e consegnare tempestivamente ogni documento necessario o richiesto dall’associazione per monitorare e classificare le attività svolte. Puntualmente fornirà notizie sul suo operato e sull’evoluzione dei casi seguiti. Parteciperà attivamente alle riunioni periodiche che l’associazione convocherà dove saranno condivisi i casi più complessi.
ART. 8
Il/la professionista dovrà operare con perizia, correttezza e buona fede; osservare le disposizioni della legge sulla Privacy in relazione ai dati personali che venisse a “trattare” agendo in tal senso come incaricato al trattamento. A tal proposito si impegnerà a compilare e far sottoscrivere la modulistica fornitagli/le dall’associazione per ‘adempimento.
ART. 9
Il/la professionista, agendo per l’associazione, informerà gli utenti, al primo incontro, circa l’opportunità di sottoscrivere la quota associativa al fine di essere “assicurati” nei locali d’ascolto. Nel caso i cui raccogliesse in nome e per conto dell’associazione quote associative, ha l’obbligo di render conto alla presidente e consegnarle le somme incassate. Solo la Presidente emetterà la ricevuta all’associato.
Galliate, 08/11/2010.
P/Tu sei mio Figlio-ONLUS
La Presidente
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